Coltivazione cannabis light: archiviazione del procedimento.
Cosa si intende per coltivazione cannabis light?
Il Legislatore, con la Legge del 2/12/2016, n. 242 (“Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”, ha delineato i confini precisi della coltivazione cannabis light. Mediante la disposizione in commento, il Legislatore ha promosso la coltivazione e la filiera agroindustriale della Canapa sativa light ed, a tal fine, ha previsto specifiche disposizioni volte ad incentivare la coltivazione delle varietà di canapa ammesse (iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole) per la produzione di fibre o per altri usi industriali.
Avvocato penale per coltivazione cannabis light
Talvolta, come nel caso oggetto del procedimento penale, può accadere che un imprenditore – ovvero un soggetto munito di regolare partita Iva ed azienda iscritta alla camera di commercio – produca una coltivazione cannabis light e che questa sviluppi valori superiori alla soglia consentita. In questo caso, l’Autorità Giudiziaria potrà dubitare che quella coltivata fosse effettivamente cannabis light ed anzi potrà accusarti di aver coltivato canapa “di strada” ovvero sostanza stupefacente. A questo punto, occorre che tu ti rivolga ad un avvocato penalista esperto in coltivazione cannabis light e reati in materia di stupefacenti al fine di vedere tutelati i tuoi diritti come persona e come imprenditore.
Quali sono i principi fondamentali in materia di coltivazione cannabis light?
Se sei indagato o imputato in un procedimento penale per coltivazione cannabis light e vuoi sapere come un avvocato penalista esperto in coltivazione di cannabis light può esserti di aiuto, ti consiglio di leggere questo articolo.
Finalità coltivazione cannabis light:
All’art. 1 della predetta disposizione di legge, vengono individuate le “Finalità” della recente novella: come si evince dalla lettura del comma 1, infatti, l’obiettivo della Legge 242/2016 è proprio quella di incentivare la coltivazione di canapa light, stante i numerosi benefici che tale coltivazione apporta all’ambiente (“riduzione dell’impatto ambientale”, “riduzione del consumo dei suoi e della desertificazione”, “riduzione della perdita di biodiversità”). Affinché la coltivazione cannabis light sia lecita, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L. 242/2016, è necessario che la semente da cui originerà la coltivazione appartenga alle “varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002”: in questo modo, la coltivazione cannabis light non potrà essere considerata uno stupefacente.
Liceità coltivazione cannabis light:
All’art. 2 della Legge 242/2016, il Legislatore ha disciplinato i caratteri della “Liceità della coltivazione” cannabis light. Al comma 1, si evidenzia come la coltivazione delle varietà di canapa di cui al predetto Catalogo “è consentita senza necessità di autorizzazione”: in altre parole, il Legislatore non ha prescritto ai coltivatori di canapa light, che diano avvio alla propria attività agricola-imprenditoriale, di informare le Autorità circa l’inizio della coltivazione. Al comma 2, vengono descritti i prodotti finali che è possibile ottenere dal raccolto della coltivazione: tra questi figurano gli “alimenti”, i “cosmetici”, i “semilavorati” quali “fibra”, “polveri” ed “oli”, ovvero materiale destinato ai lavori di bioingegneria, fitodepurazione, attività didattica o florovivaismo
Obblighi coltivazione cannabis light:
All’art. 3 della Legge 242/2016, norma di fondamentale importanza nel contesto della coltivazione cannabis light, il Legislatore ha intesto disciplinare gli “obblighi del coltivatore”. In particolare, il coltivatore ha “l’obbligo della conservazione dei cartellini della semente acquistata” per un periodo non inferiore a dodici mesi. Ha altresì l’obbligo di conservare “le fatture di acquisto della semente” per il periodo previsto dalla normativa vigente. Gli obblighi sopra esposti risultano connessi alla necessità per il coltivatore di poter dimostrare – ove richiesto – che quella coltivazione è effettivamente originata da sementa registrata ed autorizzata (appartenente al suddetto “Catalogo”).
Controlli coltivazione di cannabis light:
Con riferimento ai “controlli”, il Legislatore ha delegato il Corpo forestale dello Stato ad effettuare i necessari controlli sulla coltivazione, compresi i prelevamenti di materiale e le analisi di laboratorio, facendo salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione o nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie. Ciò che è interessante sottolineare sono le metodiche che dovranno essere osservate in tema di campionamenti: poiché la disciplina in parola è estranea a quella relativa alla repressione degli stupefacenti ex DPR. 309/1990, il sistema dei controlli sulla coltivazione di canapa sativa light è animata da uno spirito di collaborazione tra il coltivatore e la Pubblica Autorità (art. 4, co. 4, L. 242/2016).
Sanzioni coltivazione cannabis light:
Con riferimento alle “sanzioni”, il comma 7 prevede la non punibilità del coltivatore nell’ipotesi in cui costui, pur avendo utilizzato una semente autorizzata e certificata, si sia imbattuto in piante che abbiano sviluppato un THC superiore ai limiti legali: infatti, nell’ipotesi in cui il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 %, la sola sanzione prevista è quella del sequestro o della distruzione delle coltivazioni di canapa. In tale ipotesi, per espressa previsione di legge “é esclusa la responsabilità’ dell’agricoltore”. La ratio che sovrintende la non punibilità del coltivatore è da individuarsi nell’impossibilità da parte del medesimo di poter conoscere, ex ante, il livello di THC che sarà sviluppato dalla pianta. Il coltivatore, infatti, può nutrire solo una “aspettativa” sul livello di THC, inferiore ai limiti legali, sviluppato dalla pianta originata dalla semente autorizzata.
Avvocato penale per coltivazione cannabis light
Nel caso oggetto di questo procedimento, la Procura di Torino contestava il reato di cui all’art. 73 DPR 309/1990: in altre parole riteneva che il coltivatore dovesse essere punito molto severamente con le norme in tema di stupefacenti. Successivamente alla conclusione delle indagini preliminari è stato necessario porre in essere un intenso studio della materia della coltivazione cannabis light così da potersi confrontare con l’accusa.
Archiviazione procedimento coltivazione cannabis light:
In accordo all’assistito si decideva di procedere mediante interrogatorio ove si cercava di spiegare l’infondatezza dell’accusa e si procedeva, inoltre, al deposito di una memoria difensiva corredata da documentazione, anche tecnica, a sostegno dell’innocenza. La Procura di Torino decideva di tornare sui propri passi e di chiedere l’archiviazione del procedimento penale, richiesta che veniva accolta dal Giudice per le Indagini Preliminari.
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