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Il sospetto di essere al centro di un’indagine penale genera comprensibile preoccupazione. Una delle questioni più delicate che affrontiamo presso lo Studio dell’Avvocato Alessio Pergola consiste proprio nell’aiutare il cliente a fare chiarezza sulla propria posizione giuridica iniziale. Il codice di procedura penale prevede strumenti specifici per ottenere queste informazioni, ma l’accesso a tali dati obbedisce a regole stringenti che bilanciano il diritto di difesa con l’esigenza di preservare il segreto istruttorio.

Ecco una guida strutturata per rispondere ai principali interrogativi su come sapere se si è indagati a Torino, sui limiti legali della ricerca e sulle procedure in vigore presso gli uffici giudiziari locali.

Le differenze fondamentali: Casellario, Carichi Pendenti e 335 c.p.p.

Per orientarsi correttamente, è essenziale non confondere i tre principali certificati rilasciati dalla Procura. Alla domanda “Il certificato dei carichi pendenti mostra le indagini?”, la risposta è no. La differenza risiede nella fase processuale in cui ci si trova:

  • Casellario Giudiziale: Riporta esclusivamente le sentenze di condanna definitive passate in giudicato. È la “fedina penale” in senso stretto.
  • Certificato dei Carichi Pendenti: Segnala l’assunzione formale della qualità di imputato. Compare in questo documento solo chi ha già superato la fase delle indagini preliminari (ad esempio, a seguito di una richiesta di rinvio a giudizio o di un decreto che dispone il giudizio). Non mostra le indagini in corso.
  • Comunicazione ex Art. 335 c.p.p.: È l’unico documento che certifica la qualità di indagato, attestando se il nome del richiedente è iscritto nel Registro Generale delle Notizie di Reato (c.d. “Modello 21”) per procedimenti nella fase delle indagini preliminari.

Come faccio a sapere se sono indagato? L’articolo 335 c.p.p.

La risposta tecnica all’interrogativo “come faccio a sapere se sono indagato?” è il deposito di un’apposita istanza prevista dall’articolo 335 del codice di procedura penale. Questa norma disciplina il Registro delle notizie di reato.

I soggetti legittimati a presentare la richiesta sono esclusivamente la persona sottoposta alle indagini (l’indagato), la persona offesa dal reato e i rispettivi difensori muniti di specifico mandato.

Se l’esito della ricerca è positivo, il documento rilasciato dalla Procura non conterrà i dettagli dei fatti, ma fornirà esclusivamente dati schematici:

  • Il numero di procedimento penale (R.G.N.R.).
  • Il nome del Pubblico Ministero titolare del fascicolo.
  • Le norme di legge che si presumono violate (es. “Art. 640 c.p.” per truffa).
  • La data e il luogo del presunto commesso reato.

Posso verificare una denuncia a mio carico? I limiti della comunicazione

Alla domanda “Posso verificare una denuncia a mio carico?”, la risposta è sì, ma con importanti riserve. Presentare l’istanza 335 non garantisce l’ostensione immediata e totale di tutte le indagini che vi riguardano.

È fondamentale comprendere la profonda differenza tra l’esito negativo della richiesta e la certezza assoluta dell’assenza di indagini. Se il certificato riporta la dicitura “Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione”, ciò non significa al 100% che non siate indagati, per tre motivi fondamentali legati al segreto istruttorio:

  1. Secretazione del P.M.: Il Pubblico Ministero ha il potere di secretare le iscrizioni nel registro per un periodo massimo di tre mesi (prorogabili) se sussistono specifiche esigenze di indagine che verrebbero pregiudicate dalla conoscenza del procedimento. Durante questo periodo, l’esito dell’interrogazione al 335 sarà “negativo”.
  2. Reati gravi ed esclusioni di legge: Per determinati reati di particolare gravità (come criminalità organizzata, terrorismo, e quelli elencati dall’art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p.), le iscrizioni non sono mai comunicabili nella fase delle indagini preliminari.
  3. Registro degli Ignoti: Potreste essere stati denunciati, ma l’Autorità Giudiziaria non ha ancora elementi per iscrivervi formalmente nel registro dei soggetti noti (Modello 21), mantenendo il fascicolo momentaneamente a carico di ignoti (Modello 44).

La richiesta 335 alla Procura di Torino: procedure vigenti

Chi ha necessità di un articolo 335 a Torino deve attenersi alle procedure stabilite dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, recentemente aggiornate con direttive specifiche (tra cui la direttiva n. 93/2025 del Procuratore della Repubblica) per regolamentarne il rilascio.

L’Ufficio 335 c.p.p. e relazioni con il pubblico è ubicato al Palazzo di Giustizia, al Sesto Piano, Scala A, stanza 61501. L’orario di apertura è dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:45.

Tuttavia, le modalità di deposito divergono a seconda di chi formula la richiesta:

  • Per i privati cittadini:È possibile recarsi personalmente agli sportelli o procedere tramite la Posta Elettronica Certificata (all’indirizzo 335.procura.torino@giustiziacert.it) allegando un documento di identità valido e il modulo di richiesta.
  • Per gli Avvocati: A seguito del D.M. 4 luglio 2023, la richiesta 335 alla Procura di Torino avanzata dal difensore deve obbligatoriamente transitare per via telematica attraverso il Portale del Processo Penale Telematico (PDP). La nomina fiduciaria deve essere allegata in formato digitale (PDF, JPEG, TIFF) e ha valenza esclusiva per il rilascio della comunicazione 335, senza che ciò comporti un automatico accesso al fascicolo.

Quando è necessario un penalista?

Il “fai da te” in materia penale è sconsigliato. Rivolgersi allo Studio di un penalista diventa necessario già prima di effettuare la richiesta, per i seguenti motivi strategici:

  1. Corretta profilazione della ricerca: L’avvocato utilizza gli strumenti telematici obbligatori assicurando una verifica immediata, rapida e conforme alle direttive locali della Procura di Torino.
  2. Decodifica del certificato: Un cittadino che legge “Art. 612-bis c.p.” o “Art. 646 c.p.” vede solo dei numeri; l’avvocato riconosce immediatamente se si tratta di stalking, appropriazione indebita, o reati di natura informatica, inquadrando subito la gravità e i margini d’azione.
  3. Gestione del risultato positivo: Se il certificato evidenzia un’indagine in corso, il penalista valuta la migliore strategia difensiva. Potrebbe suggerire di presentare una memoria, nominare un consulente tecnico, oppure mantenere un approccio attendista in attesa della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini (415-bis c.p.p.), evitando mosse avventate che potrebbero fornire al P.M. elementi a vostro sfavore.

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